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Oneri informativi per cittadini e imprese

Sezione relativa agli oneri informativi per cittadini e imprese, come indicato all'art. 12, c. 1-bis, del d.lgs. 33/2013

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Contenuto in corso di aggiornamento

Oneri informativi per cittadini e imprese:

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per  regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali della amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'art. 7, comma 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 




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